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Pratiche Edilizie e Autorizzazioni
Le Pratiche edilizie e le Autorizzazioni sono le documentazioni necessarie che permette di costruire, demolire o modificare un immobile, in particolare il singolo appartalemento. Qualsiasi modifica deve essere verificata e urbanisticamente validata. Nel corso del tempo, con l’aggiornarsi della normativa, alcuni titoli edilizi hanno subito notevoli cambiamenti.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.)
Sono soggetti a C.I.L. i seguenti interventi, previsti all’art. 6, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/01
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, (come sistemazione di giardini e di cortili di pertinenza di edifici, senza alterazione delle quote esistenti anche mediante colloca-zione di modesti elementi ornamentali quali statue, fioriere, panchine, fontane, barbecue con altezza ed ingombro non superiori rispettivamente a m. 2.00 e mq. 2.00, nonché messa a dimora ed abbattimento di specie arboree ed arbustive. Restano fermi l’acquisizione della preventiva autorizzazione per l’abbatti-mento o spostamento di specie vegetali sottoposte a tutela ai sensi delle norme vigenti in materia, non-ché l’obbligo di ri piantumazione in caso di abbattimento di specie arboree ed arbustive, in misura non inferiore a quelle previste dalle prescrizioni normative edilizie-urbanistiche), che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico e/o norma di settore, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
N.B.: per le attivita’ edilizie relative a fonti di energia rinnovabili, si rimanda allo schema della circolare del Dip. P.A.U. n. 19137 del 09/03/2012 pubblicata sul sito dipartimentale.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE, ELABORATO PROGETTUA–LE E RELAZIONE ASSEVERATA (C.I.L.A.)
Sono soggetti a C.I.L.A. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)
Ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01, sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Tra gli interventi di MS, sono soggetti a C.I.L.A., a titolo esemplificativo, le opere sotto elencate:
- demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, anche per la creazione di nuovi vani;
- realizzazione di controsoffitti;
- modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; non rientra in tale definizione la modifica di collegamenti verticali esistenti qualora l’unità immobiliare coincida con l’unità edilizia;
- apertura o chiusura di vani porta su murature interne non portanti;
- nuova istallazione di impianti tecnologici (con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) ed integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi, delle superfici e dell’aspetto esterio–re dell’immobile oggetto di intervento.
N.B.: per le attività edilizie relative a fonti di energia rinnovabili, si rimanda allo schema della circolare del Dip. P.A.U. n. 19137 del 09/03/2012 pubblicata sul sito dipartimentale.
ATTIVITA’ EDILIZIA SUBORDINATA A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
Sono subordinati a S.C.I.A., quegli interventi edilizi di categoria residuale, non rientranti nella attività edilizia libera (A.E.L. – C.I.L. – C.I.L.A.) e non rientranti nell’attività edilizia soggetta a Permesso di Costruire, od in al-ternativa, D.I.A. ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/01.
Questa tipologia di titolo abilitativo e relativi interventi edilizi, è conseguenza della disciplina introdotta dalla Legge 122 del 30/07/2010 (conversione del D.L. 31/05/2010 n. 78) che modificando l’art. 19 della Legge 241 del 07/08/1990 introduce la S.C.I.A.; e dalla Legge 106 del 12/07/2011 (conversione del D.L. 13/05/2011 n. 70) che identifica ulteriormente la natura della stessa S.C.I.A.
Legge 241/90 e s.m.i; D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; L.R. n.33/99 e s.m.i.; D.Lgs. n. 59/10 s.m.i.; D.Lgs. n. 147/2012.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) SUBORDINATI A S.C.I.A.
- gli interventi di MO di cui all’art. 24 c. 21 delle N.T.A. del P.R.G. (Citta’ Storica – Norme Generali – Edifici e complessi speciali individuati nella Carta per la Qualità);
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) SUBORDINATI A S.C.I.A.
- modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare, che riguardino anche le parti strutturali dell’edificio, previa verifica strutturale; non rientra in tale definizione la modifica di collegamenti verticali esistenti qualora l’unità immobiliare coincida con l’unità edilizia;
- sostituzioni di parti anche strutturali dell’unità immobiliare, (es. porzioni di solaio, travi ammalorate, ecc.); apertura e/o chiusura di vani porta su muratura portante, previa verifica strutturale e nel rispetto delle norme vigenti all’interno della singola unità immobiliare;
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) SUBORDINATI A S.C.I.A.
- gli interventi di MO di cui all’art. 24 c. 21 delle N.T.A. del P.R.G. (Citta’ Storica – Norme Generali – Edifici e complessi speciali individuati nella Carta per la Qualità);
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) SUBORDINATI A S.C.I.A.
- modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare, che riguardino anche le parti strutturali dell’edificio, previa verifica strutturale; non rientra in tale definizione la modifica di collegamenti verticali esistenti qualora l’unità immobiliare coincida con l’unità edilizia;
- sostituzioni di parti anche strutturali dell’unità immobiliare, (es. porzioni di solaio, travi ammalorate, ecc.); apertura e/o chiusura di vani porta su muratura portante, previa verifica strutturale e nel rispetto delle norme vigenti all’interno della singola unità immobiliare;
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC)
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett.c del T.U.E., sono interventi di restauro e risanamento conservativo (RC) gli inter–venti edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo stesso. Si riportano i seguenti esempi:
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC) SUBORDINATI A S.C.I.A.
- accorpamento di unità immobiliari contigue, sia in orizzontale che in verticale;
- modifica della consistenza e dei perimetri delle singole unità immobiliari, mediante cessioni ed accorpa-menti di porzioni di esse;
- sostituzione di infissi esterni con altri aventi caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti;
- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni se con modifiche rispetto ai preesistenti;
- sostituzione dei manti di copertura se con caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti;
- realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta o accessi carrai su aree già edificate fronteg-gianti vie o piazze, aventi altezza max. di m. 1,80, salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate nel rispetto dell’altezza max. di m. 3.00, prescritta dall’art. 878 del Codice Civile;
- istallazione di ringhiere o realizzazione di parapetti a protezione di lastrici o terrazzi; 11.consolidamento di strutture verticali;
- demolizione e ricostruzione di solai interni se in assenza di incremento di superficie e di modifica delle preesistenti quote di imposta;
- realizzazione di scale di sicurezza;
- realizzazione di soppalchi non praticabili e quindi non costituenti superfici utili, con altezza utile non su-periore a m. 1.50;
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Copia dei seguenti elaborati grafici (ognuna in 5 esemplari):
- Planimetria della zona in scala 1:2000;
- Planimetria in scala 1:200, nella quale sia evidenziato il percorso del fognolo privato con relativi pozzetti e l’imbocco alla fognatura principale;
- Profilo quotato del manufatto in scala 1:50, nel quale sia specificato il piano più basso da scolare;
- Particolare del fognolo privato in scala 1:25;
- Copia della relazione tecnica;
- Documento attestante la proprietà dell’immobile da allacciare in fogna;
- Documentazione prevista dalle leggi 47/85 e 724/94 e precisamente due copie della concessione edilizia o della domanda di condono edilizio con bollo di accettazione del Comune, riconosciute conformi all’originale dagli uffici comunali;
- Dichiarazione asseverata, a firma del Direttore dei Lavori, indicante la conformità urbanistica dell’immobile da allacciare;
Norme
- delibera n. 319 del 10-05-1976
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
- planimetria generale della zona, in scala 1:5000 in triplice copia;
- planimetria del passo carrabile che si richiede in scala 1:100, in triplice copia;
- n. 3 foto panoramiche del passo che si intende rendere carrabile, formato 18×24;
- copia della licenza di costruzione, abitabilità e/o concessione in sanatoria;
- se il passo carrabile è ad uso di attività imprenditoriali, copia autenticata della concessione amministrativa;
- certificato storico catastale;
- certificazione d’uso dell’immobile/auto certificazione;
- copia del titolo comprovante la disponibilità della porzione immobiliare interessata dalla richiesta o atto notorio;
- denuncia di inizio attività, DIA;
- relazione tecnico-esplicativa che dovrà inserire inoltre la dicitura “ quanto richiesto e gli eventuali lavori annessi non sono in contrasto con il D.Lgs n. 285/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attua-zione DPR n. 495/1992 e rispettano le norme di sicurezza;
- se per la realizzazione è necessario interessare aree di terzi- autorizzazione con firma autentica;
- se il passo carrabile è a servizio di una sola unità immobiliare compresa in un condominio copia della delibera dell’assemblea condominiale;
- se il passo carrabile appartiene ad una strada interessata da grande viabilità- nulla osta del dipartimento XII.
Per ottenere la Regolarizzazione di un passo carrabile già esistente è necessario presentare la stessa docu-mentazione richiesta per l’autorizzazione. Per la Voltura di un passo carrabile già esistente rivolgersi all’ufficio dei tributi.
Norme
- D.Lgs. 30 aprile 1992n. 285 e successive modifiche, DPR 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche del “Nuovo Codice della Strada;– D.Lgs n. 446/1997;
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448; – Regolamento sulla concessione e sul canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- (COSAP) approvato con DCC n.27 del 25 febbraio 2002;
- Art. 86 del Regolamento edilizio del Comune di Roma Autorizzazioni Passi Carrabili;
- DCC n. 119/2005; 7) DPR 37/1998; 8) legge 818/1984; 9) legge 493/1993.
Sono subordinati a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) gli interventi edilizi di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/01, per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in alternativa al Per-messo di Costruire. Ciò implica anche che la D.I.A. debba mutuare anche alcune delle caratteristiche proprie del permesso che sono chiamate a sostituire:
a) l’efficacia temporale;
b) l’obbligo di comunicare l’inizio e la fine dei lavori;
c) l’onerosità, nei termini specificati dalla Legge;
d) il regime della vigilanza e delle sanzioni connesse alla realizzazione degli interventi così assentiti. La relativa disciplina è dettata dall’art. 22 comma 3, art. 23 ed art. 137 del D.P.R. 380/01; nonché dall’art. 5, comma 2, lett. b) e lett. c) del D.L. 70/11 convertito nella Legge 106 del 12/07/2011.
INTERVENTI DI (RE) – SOTTOCATEGORIA RE2 SUBORDINATI ANCHE A D.I.A.
Sono interventi di RE2 quegli interventi che comportano anche aumento di SUL delle unità immobiliari, con modificazioni del Volume costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici, quali:
- modifica dell’aspetto esteriore degli edifici (apertura i nuovi vani finestra o trasformazione di quelli esi-stenti, come da finestra in porta finestra e viceversa, realizzazioni di balconi, logge, modifica delle coperture esistenti che prevedano soluzioni strutturali od architettoniche diverse, etc.);
- aumento del numero delle unità immobiliari;
- demolizione e ricostruzione dei solai, se impostati a quota diversa e con aumenti di SUL, costruzione di nuovi solai all’interno dell’edificio;
- demolizioni e ricostruzioni di fabbricato con la possibilità di effettuare incrementi di SUL, modifiche del Volume costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici;
- modifica di esistenti spazi accessori legittimi o legittimati, computati, nel relativo titolo abilitativi, come superfici non residenziali (SNR), all’interno della sagoma esistente, con conseguente aumento della SUL;
- realizzazione di nuovi spazi accessori alle unità edilizie ed immobiliari (se non utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, e tali da non costituire incremento di superficie utile lorda) legati a queste da vincolo di pertinenza, quali cantine poste ai piani interrati o seminterrati (se emergenti non oltre 80 cm. fuori terra) e serre solari, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico;
ATTIVITA’ EDILIZIA SUBORDINATA A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
Sono subordinati a S.C.I.A., quegli interventi edilizi di categoria residuale, non rientranti nella attività edilizia libera (A.E.L. – C.I.L. – C.I.L.A.) e non rientranti nell’attività edilizia soggetta a Permesso di Costruire, od in al-ternativa, D.I.A. ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/01. Questa tipologia di titolo abilitativo e relativi interventi edilizi, è conseguenza della disciplina introdotta dalla Legge 122 del 30/07/2010 (conversione del D.L. 31/05/2010 n. 78) che modificando l’art. 19 della Legge 241 del 07/08/1990 introduce la S.C.I.A.; e dalla Legge 106 del 12/07/2011 (conversione del D.L. 13/05/2011 n. 70) che identifica ulteriormente la natura della stessa S.C.I.A.
Legge 241/90 e s.m.i; D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; L.R. n.33/99 e s.m.i.; D.Lgs. n. 59/10 s.m.i.; D.Lgs. n. 147/2012.
Pratica per la concessione demaniale relativa alla occupazione di strade, aree e relativi spazi, soprastanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.
L’occupazione può essere:
- permanente quando viene autorizzata per l’intero anno;
- permanente ricorrente quando viene autorizzata per un periodo da 60 a 180 giorni e sia ricorrente negli anni successivi, e a condizione che conservi le stesse caratteristiche ovvero tipologia, periodo e superficie;
- temporanea quando viene autorizzata per un periodo occasionale inferiore all’anno.
Coloro che, intendono occupare una parte del demanio o un’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o ampliare o ridurre un’occupazione già concessa, dovranno presentare richiesta, su apposito modulo, all’Ufficio O.S.P. [Per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (C.O.S.A.P.).
Per poter installare insegne, cappottine, o altri impianti pubblicitari sulle mura di pertinenza ed all’interno di aree dove si svolge l’attività, così come previsto dalla Deliberazione C.C. 260/97, si deve presentare al Muni-cipio di appartenenza una domanda in carta da bollo a cui occorre allegare la seguente documentazione:
- relazione tecnica timbrata e firmata da un Professionista iscritto all’Albo dei Geometri o Ingegneri o Archi-tetti, disegni e fotografie.
Se l’impianto è luminoso sono necessari:
- dichiarazione della ditta costruttrice dell’impianto o del tecnico abilitato, concernente la realizzazione dello stesso nel rispetto della Legge n. 46/90;
- fotocopia del certificato della C.C.I.A.A. dove sia riportata l’abilitazione ai sensi della Legge n.46/90, punto A), della ditta installatrice. Secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, tutte le insegne di esercizio, di superficie fino a 5 mq, sono esentate dal pagamento dell’imposta di pubblicità. Le tariffe relative sono quelle già determinate con Deliberazione C.C. n. 144/01.
L’autorizzazione paesaggistica è la pratica obbligatoria per poter realizzare un intervento edilizio in area sot–toposta a vincolo paesaggistico-ambientale. A volte si rende necessaria anche esaminare eventuali vincoli archeologici e occorre pertanto richiedere il permesso alla soprintendenza.La procedura relativa all’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica è regolata dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.) L’art. 149 dello stesso Codice indica gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Da ultimo il DPR 09/07/2010 n. 139 ha introdotto il “regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”.
Autorizzazione ai lavori – Paesaggio e archeologico
Il Codice individua alcune forme di intervento sui beni culturali che sono vietate in termini assoluti: la distru-zione, il danneggiamento e l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure idoneo a recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20); inoltre subordina all’autorizzazione del Ministero la demolizione delle cose costituenti beni culturali anche con successiva ricostruzione (art. 21).
Alla Soprintendenza è invece demandato il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c. 4) previa presentazione di un progetto o, qualora sufficiente, di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21, c. 5).
I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse.
Sono comunque sottoposti ad autorizzazione i beni culturali di proprietà pubblica aventi più di settanta anni e di autori non viventi finché non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse.
Per i lavori su beni culturali pubblici da eseguirsi a cura di amministrazione dello Stato, regioni, enti pubblici territoriali ed altri enti ed istituti pubblici è prevista la possibilità di esprimere l’autorizzazione attraverso accordi tra l’ente interessato e il Ministero (art. 24).
La conferenza dei servizi è uno speciale procedimento volto ad accelerare l’iter procedurale per l’esecuzione di opere complesse nell’ambito del quale si giunge ad una intesa tra tutti gli enti interessati. L’autorizzazione del Soprintendente è rilasciata in quella sede (art. 25).
La valutazione di impatto ambientale è anch’essa uno speciale procedimento, di competenza del Ministero per l’Ambiente, nel cui ambito la Soprintendenza deve verificare se l’opera progettata sia compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere (art. 26).
Nel caso di assoluta urgenza, secondo quanto disposto dall’art. 27 del Codice, possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (come ad esempio puntellamenti, cerchiature, transennamenti ecc.) per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice).
Il Soprintendente ha facoltà di sospendere qualsiasi intervento sui beni culturali che sia eseguito senza autorizzazione o in difformità da essa (art. 28). L’esercizio di tale potere cautelare, oltre alla inibizione di lavori non ancora iniziati, può estendersi anche nei confronti di cose che non siano state ancora sottoposte a tutela ma che a giudizio del Soprintendente abbiano le caratteristiche per esserlo (art. 28, c. 2). In tale ipotesi tuttavia è prevista la revoca dell’ordine del Soprintendente qualora non venga comunicato al destinatario del prov-vedimento l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione di interesse previsti dal Codice (art. 28, c. 3).
Si richiama, infine, la particolare condizione imposta dal combinato disposto dagli artt. 11, 50, 169 (‘Parte II’ e ‘Parte IV’) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle “Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela”, ovvero gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi esposti o non alla pubblica vista, sia su edifici pubblici che privati, il cui distacco può essere attuato solo se espressamente autorizzato dal soprintendente, anche in assenza della dichiarazione di vincolo pre–vista dal citato art. 13.
