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Opere Provvisionali
Le opere provvisionali sono quelle che, pur presentando aspetti che interessano la sicurezza strutturale, sono destinate ad assolvere esclusivamente le funzioni a loro richieste durante le attività di cantiere, e non in modo definitivo (paratìe, berlinesi, ponteggi, ecc.).

I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente il calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro – Titolo IV (artt. 88-160)
Lo Studio è specializzato nel settore con più di duemila progetti eseguiti in collaborazione con numerose ditte specializzate, lavorando in cantieri importanti (San Pietro, Colosseo, Foro Romano, La Nuvola di Fuksas) e per opere di manutenzione ordinaria (condomini e abitazioni) trovando soluzioni innovative tramite le tecnologie migliori attualmente in commercio.
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