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Catasto, Condono, Agibilità
Lo Studio esegue pratiche Do.C.Fa. (Documenti Catasto Fabbricati), richiesta Volture, Condono e Agibilità degli immobili.

Presentazione Do.C.Fa (Documenti Catasto Fabbricati)
La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.
La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili). Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali, possono promuovere la presentazione della dichiarazione di nuova costruzione.
I professionisti possono utilizzare il software Docfa – Documenti catasto fabbricati per compilare il modello accertamento della proprietà immobiliare urbana che contiene i seguenti dati:
- dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione, cioè l’accatastamento
- denunce di variazione
- denunce di unità afferenti edificate su area urbana, lastrico urbano.
Dal 1 giugno 2015 è obbligatorio l’uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015, prot. n. 2015/35112).
Si possono presentare al Catasto:
- Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);
- Variazioni catastali di edifici esistenti (quali destinazioni d’uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni ed altre variazioni);
- Denunce di unità afferenti ad enti urbani.
Richiesta di Visura Catastale
La Visura Catastale è un documento rilasciato dalla banca dati telematica dell’Agenzia del Territorio (Catasto) e contiene le informazioni tecniche di un fabbricato o di un terreno registrate nell’archivio del Catasto.
All’interno delle visure catastali sono riportati i dati catastali dell’immobile e quelli dei proprietari: foglio, mappale/particella, subalterno, vani e/o superficie in mq a seconda della tipologia (es. abitazione: vani; ufficio: mq), rendita catastale, categoria, classe, indirizzo, codice del comune, dati anagrafici dei proprietari. Le visure catasto consentono dunque principalmente di acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati); oppure di verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) sia proprietaria di beni immobili. La Visura Catastale Storica è comprensiva di tutti i passaggi di proprietà e di ulteriori variazioni intervenute nel tempo sull’immobile a partire dall’impianto di meccanizzazione.
Richiesta di Voltura Catastale
Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
Chi presenta la voltura:
Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:
- i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
- i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
- i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
- i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.
Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.
Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.
Richiesta Frazionamento: Frazionamento immobile
Bisogna prima di tutto ricordare che l’operazione di frazionamento deve preventivamente essere autorizzata dal Comune di competenza attraverso una concessione edilizia. Per quanto riguarda il frazionamento immobile, l’operazione consiste, fondamentalmente, nella divisione (quindi frazionamento) di una singola struttura in più unità più piccole; quindi, al termine di questa procedura deriva un determinato aumento del carico urbanistico.
A differenza delle tradizionali ristrutturazioni, infatti, il frazionamento immobile va a dare vita ad un maggior numero di unità abitative corrispondenti generalmente ad un maggior numero di nuclei familiari. E’ necessario presentare la planimetria originale dell’immobile (o quella più recente se sono state realizzate delle modifiche nell’arco degli anni nell’immobile stesso) e tutti i dati catastali dell’immobile nonché un progetto della nuova unità immobiliare che si desidera modificare e che il tecnico professionista dovrà andare ad elaborare con l’aiuto del software DOCFA.
Presso l ‘Ufficio del Condono è possibile richiedere:
- INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA PRATICA
- RILASCIO CONCESSIONI (a seguito di comunicazione già notificata all’utente)
- VISURE/COPIE DELLE CONCESSIONI
- INFORMAZIONI AGIBILITÀ
Normativa Condono edilizio:
- Legge n. 47/85 – Norme di controllo sull’attività urbanistica e relative sanzioni amministrative e penali.
- Legge n. 724/94 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 39 definizione agevolata delle violazioni edilizie.
- Legge n. 326/03 – (convers in lex del D.lgs 269/03) – Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione conti pubblici – Art. 32. Misure di riqualificazione urbanistica/ambientale/paesaggistica per l’incentivazione dell’attività di repressione abusivismo edilizio e la definizione degli illeciti edilizi ed occupazione aree demaniali.
L’Agibilità di un immobile è disciplinata primariamente dal Decreto Presidente della Repubblica n. 380/2001 (artt. 24, 25, 26) (Testo Unico dell’Edilizia), ed è attestata dal rilascio del Certificato di Agibilità o dall’Attestato della sua acquisizione per “silenzio assenso” introdotto dal comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia).
Essa è connessa alla sussistenza ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente al momento del rilascio del Certificato o alla formazione del “silenzio assenso”.
